Art. 10 comma 5 D.Lgs. 33/2013
“Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.”
Art. 32 D.Lgs. 33/2013
“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.”
In attesa della predisposizione della Carta dei servizi e standard di qualità per il 2013, si pubblicano i dati disponibili relativi al 2012 suddivisi per funzione e servizi.
Riferimenti normativi:
- Art. 32, c. 2, lett. a) d.lgs. n. 33/2013;
- Art. 1, c. 15, l. n. 190/2012:
- Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013.