La più recente accezione della trasparenza quale “accessibilità totale” implica che le amministrazioni si impegnino, nell’esercizio della propria discrezionalità e in relazione all’attività istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati “ulteriori” oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.
La pubblicazione dei dati ulteriori è prevista anche dalla Legge n. 190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 9, lettera f) e dallo stesso D.Lgs. n. 33/2013 (art. 4, comma 3).
L'ANAC sottolinea in proposito che il D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 1, comma 1, nell’esplicitare il principio generale di trasparenza e nel fare riferimento alle informazioni concernenti “l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” offre alle amministrazioni una discrezionalità molto ampia nello scegliere i dati ulteriori da pubblicare e contemporaneamente indica un criterio, ovvero che i dati ulteriori siano scelti in una logica di piena apertura dell’amministrazione verso l’esterno. Non solo, ma viene specificato che, tenuto conto dei costi che le amministrazioni devono in ogni caso sopportare (se non altro in termini organizzativi e di tempo dedicato) per l’individuazione e la pubblicazione dei dati ulteriori, questi ultimi devono essere dati utili per i portatori di interessi.
Aggiornamento: 28 febbraio 2017