ORDINANZA STAGIONALITA' - ANNO 2020
Considerato il periodo di emergenza, con ordinanza n.4 del 23.04.2020 è stato modificato per l'anno in corso il periodo di apertura obbligatorio delle attività a carattere stagionale di somministrazione alimenti e bevande, di commercio in sede fissa e su aree pubbliche a posto fisso, di rivendite giornali e riviste e delle attività artigiane di estetista ed acconciatore, tatuatore e piercer, fissandolo dal I luglio al 31 agosto 2020. Resta invariata l'apertura facoltativa dal I aprile al 31 ottobre.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
Aree e modalità operative per commercio itinerante
Pagamento Tosap
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE - attività di vendita e somministrazione
Lo svolgimento dell’attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande (sia su area privata che su area pubblica) in occasione di manifestazioni ed eventi quali ad esempio:
- sagre o feste di quartiere o feste patronali - qualificabili come riunioni straordinarie di persone (non qualificabili come fiere disciplinate dall’art.50 della L.R. n.29/2005 e dall’art.23 del presente Regolamento o come manifestazioni fieristiche ai sensi della L.R. n.7/2003);
- concerti presso strutture o all’aperto (riunioni straordinarie di persone);
- manifestazioni promosse in città sia dal Comune che da altri Enti o Associazioni;
da parte dei soggetti promotori/organizzatori o da parte di persona dagli stessi incaricata è subordinata alla disponibilità dell’area pubblica all’uopo individuata e alla presentazione di idonea segnalazione certificata di inizio attività.
La Scia commerciale che abilita alla somministrazione non deve essere presentata quando l'attività svolta su suolo pubblico da parte del privato/Associazione è di raccolta fondi a fronte di un'offerta libera sulla merce o a titolo gratuito, in tal caso, dopo l’ottenimento dell’atto di disponibilità del suolo pubblico da occupare, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di svolgimento di attività occasionale (festa scolastica/parrocchiale/di beneficienza)
L'attività di vendita e la somministrazione temporanea non può avere durata superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare.
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI NATANTI
è competenza dell'Ufficio Circondariale marittimo di Grado al quale vanno richieste le modalità per l'attivazione del servizio
RIMESSA DI NATANTI
va presentata la segnalazione certificata di inizio attività seguento il procedimento reperibile sul portale suap in rete
SANITA' E IGIENE PUBBLICHE
notifiche, comunicazioni, attestazioni, certificati
TINTOLAVANDERIE
Con Decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 0251/Pres., pubblicato sul BUR n. 1 del 4 gennaio 2017, sono state apportate Modifiche al regolamento in materia di esercizio delle attività di estetista, acconciatore e tintolavanderia di cui agli articoli 26, comma 4, 28, comma 6 e 40 bis, comma 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12.
Tra le novità si segnala l’introduzione, all’articolo 9 del decreto n. 126/2015, della data del 31 dicembre 2017 entro la quale le imprese che intendono avviare o proseguire l’attività di tintolavanderia devono nominare un responsabile tecnico in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 7, comma 1 del Regolamento n. 126/2015.
La Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione - area per il manifatturiero - Servizio Industria e Artigianato ha emanato la circolare prot.n. 935 dd.18.01.2017 che riporta indicazioni a riguardo