AVENTI DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALL’ART. 12 DELLA LEGGE N. 448/1998 E S.M. ED I. ANNO 2013
Si fa riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/9/2011
La legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lett. C), modificata con legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto (gpl), ha previsto un'agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale.
Tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate con deliberazione del Consiglio comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigiano entro il 30 settembre di ogni anno.
Il Comune di Grado ricade, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, in zona climatica "E".
Il Consiglio Comunale. con delibera n. 51 del 30 settembre 2011, ha approvato l'aggiornamento delle aree metanizzate e non metanizzate del Comune di Grado secondo le previsioni della Legge 12/11/2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) ed il successivo Decreto Legge 29/12/2011 n. 216 (Decreto Milleproroghe 2012, convertito con modificazioni in Legge 24/2/2012 n. 14).
La L. 24.12.2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) non ha abrogato tale beneficio fiscale e pertanto lo stesso è tuttora applicabile.