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Opere pubbliche

 Art. 38 D. Lgs. n. 33/2013 - Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le  relazioni annuali;  ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione (inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante); le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della L. 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 50/2016, sono pubblicate anche le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completa ora ANAC.